Scioglimento del matrimonio e delle unioni civili oggi

Una questione antica nel mondo moderno

Lo scioglimento del matrimonio è un tema antico quanto l’istituto stesso del matrimonio, ma assume nel nostro tempo nuove sfumature, giuridiche, psicologiche e sociali. L’amore, oggi, non basta più a garantire la durata di un’unione: l’autonomia personale, l’indipendenza economica, il mutamento dei ruoli di genere e la fluidità dei legami affettivi hanno ridefinito profondamente il concetto di famiglia.

Se fino al 1970 il matrimonio era indissolubile, la legge n. 898 — la cosiddetta legge Fortuna-Baslini — ha introdotto in Italia la possibilità del divorzio, segnando una svolta epocale. Da allora, il diritto di famiglia è stato più volte riformato per rispondere alle esigenze di una società in continuo mutamento.

Oggi, parlare di separazione e divorzio significa parlare di libertà, ma anche di responsabilità. Cosa resta di un matrimonio quando finisce? E in che misura le unioni civili, introdotte nel 2016, hanno ridefinito il perimetro giuridico dell’amore?

Dalla separazione al divorzio: l’evoluzione di un istituto

La crisi coniugale può manifestarsi in due modi: come separazione o come divorzio.
La separazione legale è una sospensione parziale degli obblighi coniugali, che può condurre alla riconciliazione o preludere allo scioglimento del vincolo. Essa può essere giudiziale, quando non vi è accordo tra i coniugi, o consensuale, se entrambi concordano sulle condizioni di separazione.

Con le riforme del 2014 e 2015 — rispettivamente il D.L. 132/2014 e la L. 55/2015 — l’Italia ha introdotto strumenti di semplificazione: la negoziazione assistita e l’accordo davanti all’ufficiale di stato civile, che consentono di separarsi o divorziare senza passare necessariamente per il tribunale. È il cosiddetto divorzio breve, che ha ridotto drasticamente i tempi: sei mesi per la separazione consensuale e dodici per quella giudiziale.

Un cambiamento non solo procedurale, ma culturale. Il matrimonio non è più un legame indissolubile, bensì un patto rivedibile: un contratto affettivo tra due persone che, se non funziona più, può essere sciolto nel rispetto reciproco.

Il divorzio come rimedio e non come sanzione

Nell’Italia repubblicana il divorzio ha superato il concetto di “pena” per colpa, trasformandosi in un rimedio alla crisi irreversibile del matrimonio. Non si parla più di chi “ha torto” o “ha ragione”: si accerta semplicemente che la comunione spirituale e materiale è venuta meno e non può più essere ricostituita.

Oggi, secondo i dati ISTAT 2024, in Italia si registrano circa 83.000 divorzi l’anno, con un aumento del 5% rispetto al periodo pre-pandemico. L’età media al momento del divorzio è di 49 anni per gli uomini e 46 per le donne, e nella maggior parte dei casi (oltre il 70%) si tratta di divorzi consensuali.

Il divorzio è dunque un evento socialmente normalizzato, ma non per questo privo di conseguenze economiche e psicologiche.

L’art. 5 della legge n. 898/1970 prevede l’assegno divorzile in favore del coniuge economicamente più debole, oggi interpretato in chiave compensativa: non solo come sostegno assistenziale, ma come riconoscimento del contributo fornito alla vita familiare. Le pronunce della Corte di Cassazione del 2017 e del 2018 hanno infatti ribadito che l’assegno non serve a mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio, bensì a ristabilire un equilibrio tra i coniugi dopo la fine del legame.

Le nuove forme di famiglia e la legge Cirinnà

Nuova forma di famiglia con due papà

Nel 2016, con la legge n. 76/2016, l’Italia ha introdotto le unioni civili tra persone dello stesso sesso, colmando una lacuna che la Corte costituzionale aveva più volte segnalato. Le unioni civili, pur distinte dal matrimonio, ne condividono la maggior parte degli effetti giuridici: obbligo di coabitazione, assistenza morale e materiale, comunione dei beni, diritti successori.

A differenza del matrimonio, tuttavia, non è previsto l’obbligo di fedeltà, e resta esclusa la possibilità di adozione congiunta.

Sul piano sociologico, la legge Cirinnà ha segnato un cambio di paradigma: il riconoscimento giuridico dell’amore come formazione sociale tutelata dall’art. 2 della Costituzione. Oggi, secondo le stime del Ministero dell’Interno, le unioni civili registrate in Italia sono oltre 24.000, con un aumento costante ogni anno.

La dissoluzione di una unione civile segue regole simili a quelle del divorzio. Può avvenire:

  • per morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti;
  • per rettificazione di sesso;
  • per cause previste dalla legge sul divorzio;
  • o semplicemente per volontà di una o entrambe le parti dichiarata all’ufficiale di stato civile.

Trascorsi tre mesi dalla dichiarazione, è possibile chiedere il divorzio vero e proprio, con modalità giudiziale o mediante negoziazione assistita.

Separarsi oggi: libertà, diritti e consapevolezza

Le coppie di oggi si separano più tardi, ma con maggiore consapevolezza.
Secondo gli studi ISTAT e Censis, la durata media del matrimonio prima della separazione è di circa 17 anni, mentre negli anni ’80 era di soli 13. È un dato che racconta una generazione più prudente, ma anche più incline a “tenere duro” finché possibile.

Tuttavia, la separazione non è più uno stigma. Le donne, in particolare, sono più autonome economicamente e più propense a chiedere la fine del vincolo quando questo diventa insostenibile. Il tasso di occupazione femminile, oggi al 55%, incide infatti sulla libertà di scelta: dove le donne lavorano di più, il tasso di divorzi è più alto.

Anche la pandemia ha avuto un effetto: nel 2020-2021 si è registrato un calo dei matrimoni e un picco di separazioni post-lockdown, legato alla convivenza forzata e alla crisi psicologica diffusa. Oggi, invece, il numero dei matrimoni è tornato a crescere, ma parallelamente aumenta la flessibilità affettiva: matrimoni più tardi, unioni civili, convivenze registrate, coppie senza figli.

Effetti patrimoniali e responsabilità condivise

Quando un matrimonio o una unione civile si scioglie, non si interrompono solo i rapporti personali ma anche quelli patrimoniali.
Il coniuge economicamente più debole può ottenere un assegno di mantenimento in sede di separazione e, successivamente, un assegno divorzile se privo di mezzi adeguati. La comunione legale dei beni cessa al momento dell’autorizzazione a vivere separati, e la casa familiare è assegnata al genitore collocatario dei figli, nel rispetto del superiore interesse del minore sancito dall’art. 337-sexies c.c.

Nel caso delle unioni civili, il regime patrimoniale è analogo a quello matrimoniale, salvo l’assenza del riferimento espresso al Codice Civile per alcune norme specifiche. L’assegno a favore della parte economicamente più debole, l’eredità e i diritti previdenziali seguono logiche simili.

Una differenza rilevante, però, riguarda la facilità di scioglimento: per porre fine a una unione civile basta una dichiarazione resa all’ufficiale di stato civile, senza bisogno di una fase di separazione preventiva. È una forma di “divorzio lampo” che molti giuristi considerano coerente con la natura contrattuale del vincolo.

Una società che cambia: numeri e riflessioni

Secondo il Rapporto ISTAT “Matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi 2024”, i matrimoni celebrati in Italia sono tornati a crescere, raggiungendo le 208.000 unioni, ma quasi la metà di essi termina entro vent’anni.

Il tasso di divorzio è oggi pari a 1,8 per 1.000 abitanti, mentre nel 1995 era appena 0,6. Le regioni con più divorzi sono la Lombardia, il Lazio e l’Emilia-Romagna; quelle con meno casi restano Molise e Basilicata.

Interessante notare che oltre il 90% dei figli di genitori separati vive in regime di affidamento condiviso, segno di una trasformazione culturale profonda: il diritto di famiglia tende sempre più alla parità genitoriale e alla tutela dei minori, superando la logica punitiva del passato.

Una questione di diritto, ma anche di civiltà

Il diritto non può costringere due persone a restare insieme. La Costituzione italiana, all’articolo 29, riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, ma all’articolo 2 tutela le formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell’individuo.
Questo significa che lo Stato non difende il matrimonio in sé, bensì la libertà della persona di viverlo o di lasciarlo, purché nel rispetto reciproco e nella tutela dei più deboli — figli, partner economicamente fragili, persone non autosufficienti.

In tal senso, il moderno diritto di famiglia non è più moraleggiante ma funzionale: tutela la dignità, la libertà e la responsabilità. La dissoluzione del vincolo non è un fallimento, ma una possibilità di rinascita.

Verso un nuovo equilibrio affettivo

Coppia abbracciata, equilibrio affettivo

Il scioglimento del matrimonio e delle unioni civili riflette il mutamento della nostra società. Le coppie contemporanee vivono più a lungo, cambiano più spesso, ma aspirano ancora alla stabilità — anche se con forme diverse da quelle dei nostri genitori.

Forse la domanda più vera non è “quanto dura un matrimonio”, ma “come si vive un amore libero, responsabile e giusto”.
Il diritto, nel suo linguaggio sobrio, risponde con norme; la vita, con emozioni. Entrambi, tuttavia, cercano la stessa cosa: equilibrio.

Per approfondire: la legge sul divorzio in Italia

Chi desidera comprendere nel dettaglio la disciplina dello scioglimento del matrimonio può consultare l’articolo 3 della Legge n. 898 del 1° dicembre 1970, che regola i casi e le condizioni per richiedere il divorzio. Un testo fondamentale del diritto di famiglia italiano, costantemente aggiornato, disponibile su Normattiva.

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